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3/6/2010

OBBLIGO RITIRO APPARECCHIATURE

OBBLIGO RITIRO APPARECCHIATURE

Nella G.U. n. 102 del 04 maggio 2010, è stato pubblicato il D.M. 8 marzo 2010 n. 65, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Come è ormai noto, il D.Lgs. 151/2005 ha stabilito per i distributori e i negozianti l’obbligo di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo). Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto Legge “milleproroghe” n. 248/2007, tale obbligo decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, dunque dal 18 giugno 2010.

I RAEE sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Regolamento in questione. Il trasporto e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'Allegato II. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento RAEE, sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali. Ai fini dell'iscrizione per le suddette attività i distributori presentano alla sezione regionale dell'Albo una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità una serie di dati tra i quali: la sede dell'impresa, l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, le tipologie di RAEE raggruppati, la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati,gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei RAEE.

Nell'area documenti riservati potrete scaricare la modulistica per l'iscrizione



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